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O. 06/05/2004 n. 39415. Le somme a disposizione del comune di Cagliari sulla predetta contabilità speciale, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il sindaco pro-tempore del comune di Cagliari in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato. 16. Il comune di Cagliari, con atti a firma del sindaco pro-tempore, nella sua qualità di sub-commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale n. 3962, presenterà alla Ragioneria provinciale dello Stato in Cagliari per il tramite della Ragioneria generale della regione autonoma della Sarde- gna, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al Commissario. Art. 3. Prescrizioni attuative dell'affidamento 1. Tutti gli atti posti in essere dal comune di Cagliari per l'esecuzione del presente affidamento saranno soggetti al controllo degli organismi che per Legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti dell'Amministrazione comunale medesima. 2. Il comune di Cagliari realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi. 3. In relazione alle finalità emergenziali e di massima urgenza dell'intervento è fatto obbligo al comune di Cagliari avviare con immediatezza le procedure per l'espletamento della gara d'appalto. 4. Le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di Legge saranno approvate dal comune di Cagliari che dovrà darne immediata comunicazione al Commissario governativo. 5. Il comune di Cagliari è tenuto a presentare con cadenza mensile le schede di monitoraggio sull'attuazione delle opere. 6. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico del comune di Cagliari. 7. Il Commissario si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che il titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera è il comune di Cagliari, il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime. 8. Resta inteso pertanto che il Commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardo esclusivamente i rapporti che intercorrono con il comune di Cagliari e che sono regolati dal presente atto di affidamento. Art. 4. Collaudo dei lavori 1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verrà effettuato dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dal comune di Cagliari su designazione del Commissario, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge. 2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico del comune di Cagliari. 3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verrà effettuata e comunicata con immediatezza dal Commissario al comune di Cagliari che provvederà agli adempimenti conseguenti. 4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere, e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera. 5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, ed il comune di Cagliari è tenuto a comunicare tempestivamente al Commissario l'inizio delle operazioni. 6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, il comune di Cagliari ne darà comunicazione al Commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione. Art. 5. Rapporti 1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, il comune di Cagliari agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere. 2. Il comune di Cagliari è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del Commissario. 3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 9 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma. 4. Al Commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui il comune di Cagliari incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di Legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione. 5. Lo stesso potere di revoca, il Commissario eserciterà ove il comune di Cagliari, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto. 6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite al comune di Cagliari le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento il comune di Cagliari medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture, salvo il risarcimento danni di cui al comma successivo del presente articolo. 7. Il Commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti del comune di Cagliari che determinassero la revoca dell'atto di affidamento. 8. In conseguenza il comune di Cagliari si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «Ente» o «Amministrazione» nei contratti stessi. 9. Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione del comune di Cagliari di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonchè i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il Commissario, provvederà alla verifica degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento. Art. 6. Controversie 1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il Commissario e il comune di Cagliari, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa. 2. A tal uopo il comune di Cagliari, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al Commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta. 3. Il comune di Cagliari non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità giudiziaria prima che il Commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi. Art. 7. 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 6 maggio 2004 Il sub-Commissario governativo: Duranti |
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